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Integratori Alimentari, IVA su vendite online: come si applica?

lentepubblica.it • 25 Settembre 2019

integratori-alimentari-iva-vendite-onlineEcco in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 365/E del 3 settembre all’interpello di una società che chiedeva la corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni degli integratori distribuiti tramite e-commerce.


Integratori Alimentari, IVA su vendite online: come si applica?

Gli integratori alimentari sono prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

I prodotti oggetto dell’interpello sono degli integratori alimentari o dei prodotti sostitutivi ai pasti, composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood. In particolare, il prodotto finito è un mix di questi ingredienti e si presenta sotto forma di capsule.

Tali prodotti presentano alcune specifiche peculiarità derivanti principalmente dai diversi elementi di cui ogni singolo prodotto risulta essere composto.

L’istante ha pertanto chiesto delucidazione all’Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione di questi prodotti.

Integratori Alimentari, IVA su vendite online

La risposta all’interpello è fornita dall’Agenzia con il documento n. 365/E del 3 settembre all’interpello di una società che chiedeva la corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni degli integratori distribuiti tramite e-commerce.

L’Agenzia precisa che in tema di aliquote Iva da applicare agli integratori alimentari ha già fornito il proprio parere con le risoluzioni n. 153/2005, n. 290/2008 e n. 383/2008.

I documenti di prassi, anche sulla base del parere tecnico fornito dall’Agenzia delle Dogane, hanno chiarito che tali preparati sono classificati nell’ambito della voce 21.06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

e che agli stessi si applica l’aliquota del 10%, in quanto riconducibili al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.

Analogamente l’Agenzia ritiene che le cessioni di prodotti commercializzati dalla società istante debbano scontare l’Iva al 10 per cento.

Pertanto, in sintesi, la Società, con sede legale in Germania, che effettua vendite a distanza di tre specifici prodotti, due integratori alimentari in capsule e un preparato in polvere sostitutivo dei pasti, per un importo che supera i 35mila euro, è tenuta ad applicare l’Iva al 10% sulle vendite effettuate in Italia nei confronti di privati consumatori.

Si ricorda anche che l’acquisto di questi prodotti non è fiscalmente detraibile.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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